Art. 530 C.C. – Pagamento dei debiti ereditari

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Opposizione

Il curatore non può procedere al pagamento dei creditori e dei legatari prima che sia decorso il termine stabilito dall’Art. 495 C.C. (un mese dalla scadenza del termine per l’inventario o dalla sua ultimazione), a meno che non sia stato autorizzato dal giudice.

Comma 2: Concorso

Quando i creditori o i legatari hanno fatto **opposizione**, il curatore deve provvedere alla **liquidazione dell’eredità secondo le norme della liquidazione concorsuale** (Art. 498 C.C. e segg.).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina le modalità con cui il curatore soddisfa i creditori del defunto durante la giacenza dell'eredità.

Contenuto

Il curatore paga i debiti ereditari e i legati con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, seguendo le forme e le cautele previste dalla legge per evitare pregiudizio ai creditori e assicurare un trattamento ordinato delle diverse pretese.

Profili applicativi

Il controllo giudiziale sui pagamenti replica, in questa fase di gestione provvisoria, le stesse esigenze di trasparenza e correttezza già viste per la liquidazione dell'eredità accettata con beneficio d'inventario.

In sintesi

Il curatore paga i debiti ereditari solo con l'autorizzazione del giudice, secondo le cautele previste dalla legge.