Art. 529 C.C. – Obblighi del curatore

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Obbligo Principale

Il curatore deve prima di tutto procedere all’**inventario** dell’eredità e adottare tutte le misure necessarie per la sua **conservazione**.

Comma 2: Amministrazione e Poteri

Egli amministra l’eredità, può stare in giudizio come attore e come convenuto. Per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, deve munirsi della necessaria **autorizzazione del tribunale**.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Elenca i compiti fondamentali affidati al curatore dell'eredità giacente nell'esercizio del proprio incarico.

Contenuto

Il curatore deve compilare l'inventario dei beni ereditari, esercitare e promuovere le ragioni dell'eredità, rispondere alle istanze proposte contro di essa, amministrare i beni, depositare le somme di denaro presso un istituto di credito e rendere conto della propria gestione.

Profili applicativi

L'ampiezza dei compiti riflette la funzione di rappresentanza generale che il curatore svolge nell'interesse dell'eredità ancora priva di un titolare definitivo, occupandosi tanto della conservazione quanto della difesa giudiziale del patrimonio.

In sintesi

Il curatore inventaria, amministra, difende in giudizio e rendiconta la gestione dell'eredità giacente.