Art. 526 C.C. – Impugnazione per violenza o dolo

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Cause di Annullabilità

La rinunzia all’eredità può essere impugnata **solo se è effetto di violenza o di dolo**.

Comma 2: Esclusione dell’Errore

Non è ammessa l’impugnazione per **errore**.

Comma 3: Termine di Prescrizione

L’azione si prescrive in **cinque anni** dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Estende anche alla rinunzia i rimedi generali previsti contro i vizi della volontà, già visti per l'accettazione.

Contenuto

Come l'accettazione, anche la rinunzia all'eredità può essere impugnata quando risulta essere l'effetto di violenza o dolo esercitati sul chiamato per indurlo a rinunciare.

Profili applicativi

Il parallelismo con la disciplina dell'accettazione conferma il principio secondo cui ogni atto dispositivo relativo alla successione, sia esso di acquisto o di rifiuto, deve rispecchiare una volontà libera e consapevole del chiamato.

In sintesi

La rinunzia ottenuta con violenza o dolo può essere impugnata dal chiamato, come avviene per l'accettazione.