Art. 528 C.C. – Nomina del curatore

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Presupposti e Nomina

Quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, nomina un **curatore dell’eredità giacente**.

Comma 2: Cessazione della Curatela

Il decreto di nomina del curatore deve essere **pubblicato** nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Introduce l'istituto dell'eredità giacente, destinato a colmare il vuoto gestionale che si crea quando nessuno ha ancora accettato l'eredità.

Contenuto

Quando il chiamato all'eredità non ha ancora accettato e non è nel possesso dei beni ereditari, l'autorità giudiziaria, su istanza degli interessati o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità giacente, incaricato di amministrarla in attesa di un'accettazione.

Profili applicativi

La nomina del curatore evita che il patrimonio ereditario resti privo di gestione nel periodo di incertezza compreso tra l'apertura della successione e l'accettazione, con il rischio di deterioramento dei beni o di pregiudizio per i creditori.

In sintesi

Se nessuno ha ancora accettato l'eredità e nessuno ne possiede i beni, viene nominato un curatore che la amministra temporaneamente.