Art. 535 C.C. – Restituzione dei beni ereditari

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Possessore di Buona Fede

Le disposizioni in materia di **possesso** (Art. 1148 C.C. e segg.) relative alla restituzione dei **frutti**, alle **spese**, ai **miglioramenti** e ai **danni** si applicano anche al possessore di beni ereditari, il quale è in buona fede se si è immesso nel possesso in base a un **titolo che, anche se invalido, lo rendeva erede**.

Comma 2: Possessore di Mala Fede

Se il possessore è in **mala fede** o se possiede **senza titolo**, egli è obbligato a restituire i beni ereditari e deve restituire i frutti percepiti o percipiendi dal giorno in cui ha cominciato a possedere, oltre al risarcimento del danno.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Regola le conseguenze del riconoscimento del vero erede rispetto a chi, nel frattempo, ha posseduto i beni ereditari.

Contenuto

Il vero erede, una volta riconosciuto tale, ha diritto alla restituzione dei beni ereditari da parte di chi li possiede a titolo di erede apparente o senza alcun titolo, secondo le regole generali sul possesso e sulla buona o mala fede del possessore.

Profili applicativi

Il diritto alla restituzione completa il sistema di tutele già visto per i terzi in buona fede: mentre gli acquisti di questi ultimi restano fermi a certe condizioni, l'erede apparente che ha posseduto direttamente i beni deve restituirli al vero erede secondo le regole ordinarie sul possesso.

In sintesi

Il vero erede può ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li ha posseduti come erede apparente o senza titolo.