Art. 536 C.C. – Diritti riservati ai legittimari

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: I Legittimari

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il **coniuge**, i **figli** e gli **ascendenti** (in assenza di figli).

Comma 2: Riserva (Quota Legittima)

I diritti riservati ai predetti sono chiamati **legittima** o **quota di riserva**.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 536 c.c. individua i soggetti a cui la legge riserva una quota minima del patrimonio del de cuius (quota di legittima o riserva), sottraendola alla disponibilità testamentaria. I legittimari godono di tutela inderogabile: le disposizioni testamentarie e le donazioni che intacchino la loro quota sono soggette all'azione di riduzione.

Contenuto

Sono legittimari: il coniuge; i figli (compresi quelli adottivi e, dopo la riforma del 2013, tutti i figli indipendentemente dalla loro origine); gli ascendenti (genitori o, in assenza, nonni), ma solo in mancanza di figli. La quota di legittima è determinata dal concorso tra i legittimari: varia a seconda che vi concorrano figli, coniuge o ascendenti soli o in concorso tra loro. I diritti dei legittimari si calcolano sull'asse relitto al netto dei debiti, maggiorato delle donazioni fatte dal defunto in vita (c.d. massa di calcolo o riunione fittizia).

Profili applicativi

La legittima è una quota del patrimonio: il de cuius può disporre liberamente della quota disponibile (ciò che rimane dopo aver accantonato le riserve). Dopo la riforma del 2013 (D.Lgs. 154/2013), non esiste più distinzione tra figli legittimi e naturali ai fini successori: tutti concorrono come legittimari in pari condizioni. Il sistema della legittima opera anche attraverso la collazione (artt. 737-751 c.c.): le donazioni ricevute dai legittimari in vita dal de cuius si imputano alla loro quota di legittima.

In sintesi

L'art. 536 c.c. individua i legittimari — coniuge, figli e ascendenti (in mancanza di figli) — ai quali la legge riserva una quota minima del patrimonio del defunto inderogabile per via testamentaria e tutelata dall'azione di riduzione.