Art. 538 C.C. – Riserva a favore degli ascendenti

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Presupposto e Misura

Se chi muore **non lascia figli**, ma ascendenti, a favore di questi è riservato **un terzo** ($frac{1}{3}$) del patrimonio, da dividersi tra gli ascendenti legittimi.

Comma 2: Divisione tra Ascendenti

La riserva è **divisa per metà** tra gli ascendenti della linea paterna e quelli della linea materna (Art. 569 C.C.). Se però gli ascendenti sono di **grado ulteriore** (es. i nonni subentrano ai genitori) si applica la regola del grado più vicino.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Apre la disciplina della successione necessaria, riservando ai genitori e agli altri ascendenti del defunto una quota intangibile del patrimonio quando non vi sono figli.

Contenuto

Se il defunto non lascia figli ma lascia ascendenti legittimi, a questi ultimi è riservata una quota del patrimonio determinata dalla legge, che deve essere rispettata anche in presenza di disposizioni testamentarie contrarie, salvo il concorso con altri legittimari come il coniuge.

Profili applicativi

La riserva a favore degli ascendenti tutela un nucleo di solidarietà familiare che la legge considera meritevole di protezione anche contro la volontà del testatore, garantendo ai genitori del defunto una quota minima quando non vi sono discendenti.

In sintesi

In assenza di figli, la legge riserva agli ascendenti del defunto una quota intangibile dell'eredità, anche contro eventuali disposizioni testamentarie contrarie.