Testo della norma
Comma 1: Principio Base
In caso di divorzio (scioglimento del matrimonio), l’**ex coniuge non ha diritti successori** nei confronti dell’altro.
Comma 2: Eccezione (Assegno Successorio)
Se l’ex coniuge, al momento della morte, **godeva di assegno divorzile** a carico del defunto, ha diritto a un **assegno a carico dell’eredità**. L’assegno non può essere superiore a quello che percepiva e la sua quantificazione tiene conto delle sostanze ereditarie, della necessità dello stesso ex coniuge e della qualità e quantità degli eredi.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Chiarisce la sorte dei diritti successori quando il matrimonio con il defunto si è sciolto per divorzio prima dell'apertura della successione.
Contenuto
L'ex coniuge, non avendo più tale qualità a seguito del divorzio, non ha la posizione di legittimario; può però avere diritto, ricorrendone i presupposti, a un assegno periodico a carico dell'eredità, quando al momento dell'apertura della successione era già titolare di un assegno di divorzio a proprio favore.
Profili applicativi
La norma distingue nettamente la posizione del coniuge in costanza di matrimonio, tutelato come legittimario, da quella dell'ex coniuge, che perde tale qualità ma può conservare, entro i limiti previsti, una forma più limitata di tutela economica legata al preesistente assegno divorzile.
In sintesi
L'ex coniuge non è legittimario, ma può avere diritto a un assegno periodico sull'eredità se era già titolare dell'assegno di divorzio.