Art. 542 C.C. – Concorso di coniuge e figli

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Concorso con un solo figlio

Se chi muore lascia, oltre al **coniuge**, **un solo figlio**, a questi è riservato **un terzo** ($frac{1}{3}$) del patrimonio e al coniuge è riservato **un terzo** ($frac{1}{3}$) del patrimonio.

Comma 2: Concorso con più figli

Se chi muore lascia, oltre al **coniuge**, **più figli**, a questi è riservata complessivamente la **metà** ($frac{1}{2}$) del patrimonio e al coniuge è riservato **un quarto** ($frac{1}{4}$) del patrimonio.

Comma 3: Applicazione

La disposizione del comma 2 si applica anche nel caso di concorso tra il coniuge e i figli legittimi e naturali (oggi tutti equiparati).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 542 c.c. disciplina la rideterminazione delle quote riservate quando il coniuge concorre nella successione con uno o più figli, regolando il concorso tra i due gruppi di legittimari e garantendo che nessuno riceva meno del minimo previsto dalla legge.

Contenuto

  1. Se il coniuge concorre con un solo figlio: a ciascuno è riservato un terzo del patrimonio.
  2. Se il coniuge concorre con due o più figli: al coniuge è riservato un quarto del patrimonio; ai figli i tre quarti, da dividersi in parti uguali tra loro.
  3. In ogni caso, la quota disponibile per il testatore è la parte rimanente dopo la riserva complessiva.

Profili applicativi

Il combinato degli artt. 537, 540 e 542 c.c. consente di calcolare la quota disponibile in ogni configurazione familiare: ad esempio, con due figli e il coniuge la riserva totale è 3/4 (1/4 al coniuge + 3/4 ai figli da dividere in parti uguali), lasciando al testatore un quarto disponibile. La ripartizione tra figli avviene sempre in parti uguali, indipendentemente dall'ordine di nascita o dalla qualità di figlio matrimoniale o non matrimoniale, in attuazione del principio di unicità dello stato filiale (art. 315 c.c.). Le quote si calcolano sul patrimonio relitto aumentato fittiziamente del valore delle donazioni fatte in vita (riunione fittizia, art. 556 c.c.), non sul solo patrimonio presente alla morte.

In sintesi

L'art. 542 c.c. determina le quote minime garantite quando coniuge e figli concorrono: un terzo ciascuno con un solo figlio; un quarto al coniuge e tre quarti divisi tra i figli se due o più, lasciando al testatore la quota disponibile residua.