Art. 545 C.C. – Diritto di riscatto del coniuge

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Diritto di Riscatto (Abitazione/Uso)

In caso di alienazione o costituzione di diritti reali sulla casa familiare o sui mobili da parte di altri coeredi, il coniuge superstite, titolare dei diritti di abitazione e uso, ha il diritto di **riscattare** l’immobile e i mobili alienati, anche nei confronti dei terzi acquirenti, purché la domanda sia stata **trascritta** prima della trascrizione dell’acquisto del terzo.

Comma 2: Prescrizione

Il diritto di riscatto si prescrive in **venti anni** dall’alienazione.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Completa la tutela abitativa del coniuge superstite quando i diritti di abitazione o uso sono gravati da diritti reali a favore di terzi.

Contenuto

Se sulla casa familiare o sui mobili che la corredano grava un diritto reale a favore di terzi, il coniuge superstite ha diritto di riscattarli, versando l'equivalente in denaro, quando ciò sia necessario per rendere effettiva l'attribuzione dei diritti di abitazione e uso a lui riservati per legge.

Profili applicativi

Il diritto di riscatto evita che la presenza di un diritto reale di terzi vanifichi, in concreto, la tutela abitativa che la legge intende garantire al coniuge superstite, trasformando il riscatto in uno strumento per rendere effettiva la protezione già riconosciuta in astratto.

In sintesi

Il coniuge superstite può riscattare, versando l'equivalente in denaro, i diritti reali di terzi che ostacolano la sua tutela abitativa.