Art. 547 C.C. – Riserva a favore degli ascendenti in concorso con il coniuge

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Rinvio e Specificazione

Quando chi muore lascia solo **ascendenti** e **coniuge**, si applicano le disposizioni dell’articolo 543 C.C.

Comma 2: Divisione della Quota (Ripetizione)

La quota riservata agli ascendenti è ripartita tra di essi secondo le disposizioni dell’articolo 538, comma 2, C.C. (divisione per linee e grado più vicino).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Completa il quadro delle quote di riserva quando concorrono coniuge e ascendenti, individuando la porzione residua liberamente disponibile.

Contenuto

Quando concorrono il coniuge e gli ascendenti legittimi del defunto, oltre alle rispettive quote di riserva loro spettanti, la legge individua la porzione disponibile residua, di cui il testatore poteva liberamente disporre con testamento a favore di chiunque.

Profili applicativi

La determinazione della porzione disponibile consente di verificare, in concreto, se le disposizioni testamentarie del defunto abbiano rispettato i limiti posti a tutela dei legittimari o se, al contrario, li abbiano lesi, con conseguente possibilità di richiederne la riduzione.

In sintesi

In concorso tra coniuge e ascendenti, la legge stabilisce sia le rispettive quote di riserva sia la porzione residua liberamente disponibile.