Art. 544 C.C. – Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Concorso con Ascendenti e Collatali

Quando i legittimari (coniuge e/o ascendenti) concorrono con altri successibili (eredi legittimi diversi dai legittimari, come fratelli e sorelle), e i diritti dei legittimari assorbono l’intera porzione disponibile, le porzioni che spetterebbero a tali altri successibili per legge **si riducono** in proporzione alla quota legittima assorbita.

Comma 2: Caso di Preterizione

Se per effetto di disposizioni testamentarie o di donazioni, risulta lesa la quota di legittima, gli eredi legittimi diversi dai legittimari **non hanno azione di riduzione** né possono approfittare della riduzione ottenuta dai legittimari, salvo che la disposizione testamentaria a loro favore non sia stata espressamente sottoposta a condizione risolutiva.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Coordina la presenza di eredi legittimi non legittimari con la necessità di rispettare le quote di riserva spettanti ai legittimari.

Contenuto

Se, oltre ai legittimari, sono chiamati alla successione anche altri eredi legittimi che non hanno tale qualità, le porzioni spettanti a questi ultimi vengono ridotte in modo proporzionale, per garantire il rispetto delle quote di riserva dovute per legge ai legittimari.

Profili applicativi

La riduzione proporzionale delle porzioni degli eredi non legittimari realizza in concreto la priorità accordata dalla legge alla tutela dei legittimari, che devono ricevere la propria quota intangibile prima che il resto del patrimonio venga suddiviso tra gli altri chiamati.

In sintesi

Le porzioni degli eredi legittimi non legittimari vengono ridotte proporzionalmente per garantire le quote di riserva dei legittimari.