Art. 543 C.C. – Concorso tra coniuge e ascendenti

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Quote di Riserva

Se chi muore lascia, oltre al **coniuge**, gli **ascendenti**, al coniuge è riservata la **metà** ($frac{1}{2}$) del patrimonio e agli ascendenti è riservato **un quarto** ($frac{1}{4}$) del patrimonio.

Comma 2: Rinvio alla Divisione tra Ascendenti

Si applica anche in questo caso la disposizione contenuta nel secondo comma dell’articolo 538 C.C.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina la ripartizione della successione necessaria quando concorrono contemporaneamente il coniuge e gli ascendenti del defunto.

Contenuto

Quando il coniuge concorre con gli ascendenti legittimi del defunto, la legge stabilisce le rispettive quote di riserva spettanti a ciascuno di essi, ripartendo tra coniuge e ascendenti la parte di patrimonio sottratta alla libera disponibilità testamentaria.

Profili applicativi

La disciplina del concorso evita incertezze applicative quando più categorie di legittimari sono presenti contemporaneamente, individuando in modo puntuale la quota destinata a ciascuna di esse in questa specifica combinazione familiare.

In sintesi

Quando coniuge e ascendenti concorrono alla successione necessaria, la legge stabilisce le rispettive quote di riserva.