Art. 546 C.C. – Limiti della riserva a favore dei legittimari

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Calcolo della Quota di Riserva

Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare la quota riservata ai legittimari. Per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre (**quota disponibile**), si procede alla **riunione fittizia** prevista nell’articolo 556 C.C.

Comma 2: Limite per Ciascuna Categoria

La quota di riserva è stabilita per ciascuna categoria di legittimari e, nel concorso tra loro, secondo le disposizioni degli articoli precedenti (537, 538, 542, 543 C.C.).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Chiarisce la natura e l'oggetto concreto della riserva che la legge attribuisce ai legittimari.

Contenuto

I diritti riservati ai legittimari hanno per oggetto una quota di valore del patrimonio del defunto, calcolata secondo le regole stabilite dalla legge, che tiene conto sia dei beni effettivamente lasciati alla morte sia delle donazioni fatte in vita dal defunto stesso.

Profili applicativi

La riserva opera quindi come diritto a un valore, non necessariamente a beni specifici: questo consente di calcolare correttamente la legittima anche quando il patrimonio del defunto è stato in parte già trasferito tramite donazioni prima della morte.

In sintesi

La riserva dei legittimari riguarda una quota di valore del patrimonio, calcolata includendo sia i beni lasciati sia le donazioni fatte in vita.