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Prescrizione e assicurazioni: un anno per i premi, due per tutto il resto

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Prescrizione e assicurazioni: un anno per i premi, due per tutto il resto 1

Articolo redatto con l’ausilio di un sistema di intelligenza artificiale.

Illustrazione di una clessidra dorata su sfondo blu notte: il tempo breve che scorre per i diritti nati da un contratto di assicurazione
Illustrazione originale creata per LexTime con strumenti di intelligenza artificiale

Chi ha pagato per anni un premio, e poi scopre che il suo diritto a farsi pagare il sinistro si è spento dopo due anni, ha incontrato la prescrizione assicurazione, cioè il regime speciale dell’articolo 2952 del codice civile. Il codice, di regola, concede dieci anni per far valere un diritto; qui ne concede molti meno. In breve: il diritto al pagamento dei premi si prescrive in un anno dalle scadenze previste dal contratto, gli altri diritti nati dal contratto di assicurazione in due anni dal fatto su cui si fondano, e le polizze sulla vita restano fuori dalla corsa breve, perché per loro vale il termine ordinario di dieci anni. Il resto dell’articolo serve a capire perché il legislatore abbia voluto orologi così rapidi, da quando partano davvero e che cosa possa fermarli.

Perché l’assicurazione ha un orologio più veloce degli altri?

Per cominciare, ricordiamo che cosa si intende per prescrizione: è l’estinzione di un diritto che il titolare non esercita per il tempo stabilito dalla legge. La regola generale, l’articolo 2946, fissa il termine in dieci anni, e in questo cluster ne abbiamo già raccontato i meccanismi nella guida completa alla prescrizione. Accanto alla regola esistono però termini più brevi per rapporti che il legislatore ha giudicato bisognosi di una definizione rapida.

L’assicurazione è uno di questi. Il contratto vive di calcoli statistici: l’assicuratore raccoglie premi da moltissimi contraenti e accantona somme per pagare i sinistri che si verificheranno. Per fare bene i conti ha bisogno di sapere presto quali pretese restano aperte; un sinistro rimasto in sospeso per un decennio sfuggirebbe alle previsioni e alle riserve. È una spiegazione di buon senso, che accompagna da sempre la scelta dei termini brevi; la sua forza, come vedremo, dipende però dal tipo di diritto che si fa valere.

Che cosa dice l’articolo 2952, comma per comma?

La norma si legge più facilmente se la si divide in tre blocchi. Il primo riguarda i premi: il diritto dell’assicuratore al pagamento dei premi si prescrive in un anno dalle scadenze previste dal contratto. Se il premio è pagato a rate, ogni rata ha dunque il suo orologio, che parte dalla singola scadenza.

Il secondo blocco è quello che interessa di più chi ha subìto un danno coperto da polizza. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. «Altri diritti» è una formula larga: vi rientra, in primo luogo, il diritto dell’assicurato a ottenere l’indennizzo dopo il sinistro, e più in generale ogni pretesa che nasca dal rapporto assicurativo. Il fatto, per un incendio coperto da polizza, è l’incendio; per un furto, il furto.

Il terzo blocco contiene le regole su due ipotesi particolari, l’assicurazione della responsabilità civile e la riassicurazione, di cui parleremo fra poco. Il testo di cui parliamo è quello oggi in vigore: il secondo comma è stato modificato prima dall’articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (convertito dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166), poi dall’articolo 22, comma 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221). Prima del 2008, come ricorda la Corte costituzionale, il termine per gli «altri diritti» era di un anno; dal 2008 è di due.

E le polizze sulla vita? Il caso in cui la Corte costituzionale ha rimesso le cose a posto

Qui la storia si fa interessante. Il testo del 2008 sottoponeva alla prescrizione biennale tutti gli «altri diritti» derivanti dal contratto di assicurazione, senza distinguere. Ma una polizza sulla vita non è come una polizza contro i furti: chi ne è beneficiario magari non sa nemmeno che esiste, e la morte dell’assicurato può avvenire in un momento che il beneficiario scopre molto più tardi. Un termine di due anni rischiava di far perdere un capitale a chi non aveva alcun modo di sapere di poterlo reclamare.

La questione è arrivata alla Corte costituzionale, che con la sentenza n. 32 del 2024 (camera di consiglio del 7 febbraio 2024, deposito in cancelleria il 29 febbraio 2024) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo introdotto dal decreto-legge n. 134 del 2008 e antecedente alla riforma del decreto-legge n. 179 del 2012, nella parte in cui non escludeva dalla prescrizione biennale i diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita. Tolto di mezzo il termine breve, per questi diritti vale la prescrizione ordinaria decennale dell’articolo 2946.

Due precisazioni servono a non fraintendere. La prima: la riforma del 2012 aveva già escluso le polizze sulla vita dalla prescrizione biennale, quindi la pronuncia ha inciso sul periodo in cui era vigente il testo del 2008; per i rapporti ancora regolati da quel testo, il rimedio è dunque quello deciso dalla Corte. La seconda: la sentenza riguarda l’assicurazione sulla vita, non le altre assicurazioni. Per un incendio, un furto, un infortunio non mortale la regola dei due anni resta quella che abbiamo letto.

Da quando comincia il conto alla rovescia nell’assicurazione contro i danni?

La legge lo dice con una formula che sembra semplice: il termine decorre dal giorno in cui si è verificato «il fatto su cui il diritto si fonda». Per un contratto contro i danni, il fatto è il sinistro. Se l’abitazione assicurata è danneggiata da un incendio il 10 marzo, il biennio si conta dal 10 marzo, non dal giorno in cui si presenta la denuncia, né da quello in cui l’assicuratore comunica il suo diniego.

Questo punto sorprende molti, perché il tempo corre mentre le parti discutono. Una trattativa con la compagnia, una perizia, uno scambio di lettere possono occupare mesi, e intanto l’orologio avanza. Il rimedio, per chi vuole conservare il proprio diritto, è la tecnica generale delle cause che interrompono la prescrizione, di cui abbiamo parlato a proposito della lettera di messa in mora: l’articolo 2943 riconosce effetto interruttivo agli atti che costituiscono in mora il debitore, e da quel momento, secondo l’articolo 2945, inizia a decorrere un nuovo periodo. Anche una condotta dell’assicuratore che ammetta il diritto può contare, nei termini già visti per il riconoscimento del debito. Che un determinato atto o comportamento abbia davvero questo effetto va però sempre valutato sugli atti del caso.

Che cosa cambia nell’assicurazione della responsabilità civile?

L’assicurazione della responsabilità civile funziona al contrario. L’assicurato non subisce un danno direttamente, ma è chiamato a risarcire un danno causato a un terzo, e la polizza lo tiene indenne. Se il termine biennale decorresse dal fatto dannoso, potrebbe scadere prima ancora che il terzo si faccia vivo: l’assicurato, ignaro, perderebbe la copertura proprio quando serve.

Per questa ragione l’articolo 2952 stabilisce che, in questa assicurazione, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di lui l’azione. L’orologio, insomma, non parte dall’incidente ma da quando l’assicurato viene «chiamato in causa».

Il legislatore ha poi aggiunto una regola di sospensione: comunicare all’assicuratore la richiesta del terzo, o l’azione da questi proposta, sospende il corso della prescrizione del diritto dell’assicurato fino a quando il credito del danneggiato sia divenuto liquido ed esigibile, oppure si sia prescritto. Si pensi a un professionista citato in giudizio da un cliente: se avverte l’assicuratore, il biennio non corre mentre la causa va avanti, e riprende solo quando l’esito è definito. Una regola analoga vale per la riassicurazione, cioè per l’azione dell’assicuratore verso il suo riassicuratore.

Quali questioni restano aperte, e che cosa conviene ricordare?

Il quadro dell’articolo 2952 è più ordinato di quanto sembri, ma restano punti dove la lettura meccanica non basta. Il primo è la nozione di «fatto su cui il diritto si fonda»: nel danno che si rivela con ritardo, nella malattia che si manifesta a distanza di tempo, individuare il fatto significa interpretare il contratto e le circostanze, non applicare una data. Il secondo è il rapporto fra il termine biennale e le clausole che prevedono denunce o decadenze: la prescrizione non è l’unico limite temporale di un contratto di assicurazione, e per distinguere i due orologi ci aiuta la differenza spiegata nell’articolo su decadenza e prescrizione. Il terzo è il diritto transitorio: la sequenza di modifiche del 2008 e del 2012, e l’intervento della Corte nel 2024, fa sì che il termine applicabile dipenda dal momento in cui è nato il rapporto o si è verificato il fatto.

Per questo, chi si occupa di polizze, e in particolare di sinistri risalenti, non può dare per scontato che il termine sia quello di oggi. Ogni caso va valutato sugli atti.

Un anno, due anni, dieci: che cosa resta della domanda iniziale?

Siamo partiti da una persona che, dopo anni di premi, perde il diritto all’indennizzo per aver lasciato passare due anni. L’esempio è reale nelle conseguenze, ma bisogna distinguere. Per i premi, l’assicuratore ha un anno per chiederli. Per gli indennizzi e gli altri diritti derivanti dal contratto, l’assicurato ha due anni dal fatto, e dall’azione o dalla richiesta del terzo nel caso della responsabilità civile. Per le polizze sulla vita, grazie alla Corte costituzionale, di anni ce ne sono dieci. Il tempo, nel diritto delle assicurazioni, è dunque più breve che altrove, ma non è uguale per tutti i diritti: conoscerne le differenze è il primo modo di non farlo scadere senza accorgersene.

Domande frequenti

Quanto dura la prescrizione nei contratti di assicurazione? Un anno per il diritto al pagamento dei premi, dalle scadenze previste dal contratto; due anni per gli altri diritti derivanti dal contratto, da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; dieci anni per le polizze sulla vita.

Da quando decorrono i due anni nell’assicurazione di responsabilità civile? Da quando il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso azione contro di lui, non dal giorno dell’incidente.

Le polizze vita rientrano nella prescrizione biennale? No: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2024, ha escluso la prescrizione biennale per i diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita, che restano soggetti a quella decennale.

Una lettera di messa in mora interrompe la prescrizione assicurativa? Valgono le regole generali dell’interruzione (articolo 2943): un atto idoneo a costituire in mora l’assicuratore fa ricominciare il conto, ma l’idoneità dell’atto va valutata caso per caso.

Per approfondire

Informazioni aggiornate a novembre 2026.

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Per inquadrare l’argomento nel suo insieme: Prescrizione: come un diritto può morire di silenzio (e come si tiene in vita).

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