Art. 1004 C.C. – Sostituzione fedecommissaria

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

È nulla la sostituzione fedecommissaria, con la quale si impone all’erede o al legatario di conservare i beni per restituirli alla sua morte a un’altra persona.

COMMENTO SINTETICO Dichiara la **nullità della sostituzione fedecommissaria** – disposizione che impone di **conservare i beni** per **restituirli** a un terzo alla morte del primo beneficiario. È vietata per evitare **ingessature della proprietà** e favorire la **libera circolazione** dei beni.
ESEMPI PRATICI “Lascio a mio figlio la casa, con l’obbligo di conservarla e alla sua morte di lasciarla a mio nipote”. Disposizione nulla. Il figlio diventa pieno proprietario e può venderla.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 1004 C.C.

**Contenuto Visivo:** Sostituzione fedecommissaria: “Vietata” -> Clausola “conserva e restituisci” -> NULLA -> Erede proprietario libero.