Art. 1010 C.C. – Distruzione del testamento olografo

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

Il testamento olografo è revocato dalla distruzione o dall’alterazione materiale fatta dal testatore.

COMMENTO SINTETICO Prevede la **revoca materiale** per il **testamento olografo**. Se il testatore **distrugge** (strappa, brucia) o **altera materialmente** (cancella, modifica) il testamento olografo, questo si considera **revocato**. Vale solo per l’olografo, non per i testamenti pubblici.
ESEMPI PRATICI Tizio scrive testamento olografo, poi ci ripensa e lo strappa. Il testamento è revocato. Se invece è un testamento pubblico, la distruzione della copia non revoca l’originale depositato dal notaio.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 1010 C.C.

**Contenuto Visivo:** Testamento olografo -> Testatore lo “strappa” o “brucia” o “altera” -> Revoca automatica.