Art. 2084 C.C. – Condizioni per l’esercizio dell’impresa

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

La legge determina le categorie d'imprese il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa.

Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse categorie d'imprese sono stabilite dalla legge e dalle norme corporative.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2084 c.c. disciplina i presupposti soggettivi per l'esercizio dell'impresa commerciale, stabilendo quali categorie di soggetti siano abilitate ad assumere la qualifica di imprenditore commerciale e quali condizioni debbano ricorrere perché un'attività economica possa essere qualificata come commerciale ai sensi del Codice civile.

Presupposti soggettivi dell'imprenditore commerciale

L'imprenditore commerciale è chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi di natura commerciale, industriale o di servizi. I presupposti soggettivi per acquisire tale qualifica sono:

1) Capacità di agire: l'imprenditore commerciale deve avere la capacità d'agire; i minori e gli interdetti possono esercitare l'impresa solo attraverso il loro rappresentante legale e con le autorizzazioni giudiziarie previste dalla legge;
2) Professionalità: l'attività deve essere esercitata con continuità e sistematicità, e non in via meramente occasionale;
3) Organizzazione: deve esistere una struttura organizzativa, anche minima, di mezzi e persone finalizzata all'attività economica;
4) Scopo di lucro o economicità: l'attività deve essere diretta a produrre beni o servizi in modo economicamente organizzato.

Profili applicativi

La qualifica di imprenditore commerciale è rilevante ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, dell'assoggettamento alla disciplina fallimentare (ora codice della crisi d'impresa), dell'applicazione degli obblighi contabili e pubblicitari. La Cassazione ha elaborato criteri per distinguere l'attività commerciale da quella di lavoro autonomo, valorizzando l'elemento organizzativo come tratto distintivo.

In sintesi

L'art. 2084 c.c. definisce i presupposti soggettivi dell'imprenditore commerciale: capacità d'agire, professionalità nell'esercizio dell'attività, struttura organizzativa e finalità economica distinguono l'imprenditore commerciale dal lavoratore autonomo e dall'esercente attività occasionali.