Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
💡 Ratio Legis
Configura Consiglio di Stato e Corte dei conti come organi ausiliari dotati di una duplice natura, consultiva (pareri su atti normativi e amministrativi) e di controllo/giurisdizionale, la cui indipendenza dal Governo, pur collocandosi essi nell’orbita dell’amministrazione controllata, è espressamente garantita dalla legge a presidio dell’effettività del controllo di legittimità sull’azione dell’esecutivo.
Esempio Concreto
Prima dell’emanazione di un regolamento governativo di particolare rilievo, il Consiglio di Stato è chiamato a rendere un parere consultivo obbligatorio; successivamente, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sui principali atti del Governo e riferisce direttamente al Parlamento sull’esito del riscontro compiuto sulla gestione del bilancio statale, senza dover passare per il tramite dell’esecutivo controllato.
Giurisprudenza
La giurisprudenza costituzionale ha costantemente ribadito la posizione di indipendenza della Corte dei conti nell’esercizio delle funzioni di controllo, quale organo terzo rispetto al Governo i cui atti sono sottoposti a verifica, funzione ritenuta essenziale al corretto funzionamento del circuito di responsabilità democratica sulla gestione delle risorse pubbliche.
Schema
Consiglio di Stato -> consulenza giuridico-amministrativa + giurisdizione amministrativa (v. art. 103). Corte dei conti -> controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo; controllo successivo sulla gestione del bilancio; controllo sulla gestione finanziaria di enti sovvenzionati dallo Stato; referto diretto alle Camere. Garanzia comune -> indipendenza di entrambi gli Istituti e dei relativi componenti dal Governo, assicurata dalla legge.