La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
💡 Ratio Legis
Fonda la legittimazione della funzione giurisdizionale sulla sovranità popolare, di cui la giustizia è esercizio in nome del popolo e non del sovrano o dell’esecutivo, e sancisce contestualmente il principio cardine dell’indipendenza del giudice, soggetto nel decidere alla sola legge e non a direttive, istruzioni o pressioni di altri poteri dello Stato o di superiori gerarchici.
Esempio Concreto
Un giudice che, nel decidere una controversia, si attenga esclusivamente alla legge applicabile al caso concreto, senza subire influenze da indicazioni politiche, amministrative o mediatiche, attua concretamente il principio di soggezione soltanto alla legge, cardine dell’indipendenza cosiddetta “interna” oltre che “esterna” della magistratura.
Giurisprudenza
La Corte costituzionale ha costantemente ricondotto all’articolo il fondamento del principio di indipendenza del giudice sia da altri poteri dello Stato, sia all’interno dello stesso ordine giudiziario rispetto a organi di vertice o direttivi, evidenziando come la soggezione soltanto alla legge implichi l’assenza di vincoli gerarchici nell’interpretazione ed applicazione del diritto al caso concreto.
Schema
Fonte di legittimazione -> il popolo (“la giustizia è amministrata in nome del popolo”). Principio cardine -> soggezione del giudice soltanto alla legge. Corollari -> indipendenza esterna (da Governo, Parlamento, altri poteri) e indipendenza interna (da organi di vertice della magistratura); assenza di vincolo del precedente giudiziario in senso proprio.