I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
💡 Ratio Legis
L’inamovibilità tutela il singolo magistrato da rimozioni, sospensioni o trasferimenti arbitrari che potrebbero essere usati per condizionarne le decisioni, riservando ogni intervento sullo status al CSM secondo garanzie procedurali; il principio per cui i magistrati si distinguono solo per funzioni e non per gerarchia esclude una struttura verticistica di comando interno, mentre il riconoscimento al Ministro del solo potere di promuovere, non di decidere, l’azione disciplinare bilancia il controllo politico-democratico con l’autogoverno.
Esempio Concreto
Un pubblico ministero che conduca un’indagine sgradita al Governo non può essere trasferito d’ufficio ad altra sede per tale motivo: solo il Consiglio superiore della magistratura può disporne il trasferimento, e solo per le cause tipizzate e con le garanzie procedurali stabilite dall’ordinamento giudiziario, oppure con il consenso dello stesso magistrato.
Giurisprudenza
La Corte costituzionale ha ricondotto all’articolo il fondamento del principio per cui la distinzione dei magistrati avviene esclusivamente per funzioni esercitate (di giudizio o requirenti, di legittimità o di merito) e non per gradi gerarchici di carriera, principio che permea l’intero assetto ordinamentale successivo alla riforma dell’ordinamento giudiziario e ne segna la distanza dal modello di magistratura burocratico-gerarchica previgente.
Schema
Regola -> inamovibilità dei magistrati. Eccezioni -> dispensa, sospensione, mutamento di sede/funzioni solo per decisione del CSM (per motivi tipizzati con garanzie di difesa) o con consenso dell’interessato. Azione disciplinare -> il Ministro della giustizia può promuoverla, ma decide il CSM. Distinzione tra magistrati -> solo per funzioni, non per gerarchia. Pubblico ministero -> garanzie specifiche stabilite dall’ordinamento giudiziario.