Art. 107 Cost. – Inamovibilità dei magistrati e distinzione per funzioni

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

💡 Ratio Legis
L’inamovibilità tutela il singolo magistrato da rimozioni, sospensioni o trasferimenti arbitrari che potrebbero essere usati per condizionarne le decisioni, riservando ogni intervento sullo status al CSM secondo garanzie procedurali; il principio per cui i magistrati si distinguono solo per funzioni e non per gerarchia esclude una struttura verticistica di comando interno, mentre il riconoscimento al Ministro del solo potere di promuovere, non di decidere, l’azione disciplinare bilancia il controllo politico-democratico con l’autogoverno.

🔍 Esempio Concreto
Un pubblico ministero che conduca un’indagine sgradita al Governo non può essere trasferito d’ufficio ad altra sede per tale motivo: solo il Consiglio superiore della magistratura può disporne il trasferimento, e solo per le cause tipizzate e con le garanzie procedurali stabilite dall’ordinamento giudiziario, oppure con il consenso dello stesso magistrato.

⚖️ Giurisprudenza
La Corte costituzionale ha ricondotto all’articolo il fondamento del principio per cui la distinzione dei magistrati avviene esclusivamente per funzioni esercitate (di giudizio o requirenti, di legittimità o di merito) e non per gradi gerarchici di carriera, principio che permea l’intero assetto ordinamentale successivo alla riforma dell’ordinamento giudiziario e ne segna la distanza dal modello di magistratura burocratico-gerarchica previgente.

📊 Schema
Regola -> inamovibilità dei magistrati. Eccezioni -> dispensa, sospensione, mutamento di sede/funzioni solo per decisione del CSM (per motivi tipizzati con garanzie di difesa) o con consenso dell’interessato. Azione disciplinare -> il Ministro della giustizia può promuoverla, ma decide il CSM. Distinzione tra magistrati -> solo per funzioni, non per gerarchia. Pubblico ministero -> garanzie specifiche stabilite dall’ordinamento giudiziario.