Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.
💡 Ratio Legis
Riserva alla legge, con esclusione di fonti secondarie o discrezionalità amministrativa, la disciplina dell’ordinamento giudiziario e di ogni magistratura, estendendo espressamente la garanzia di indipendenza anche ai giudici delle giurisdizioni speciali legittimamente esistenti (amministrativa, contabile, militare ex art. 103) e ai componenti non togati che partecipano all’amministrazione della giustizia, a completamento sistematico delle garanzie previste per la magistratura ordinaria.
Esempio Concreto
Le garanzie di inamovibilità e le modalità di nomina dei giudici del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, giurisdizioni speciali costituzionalmente legittime, devono essere fissate con legge in modo da assicurarne l’indipendenza, analogamente a quanto avviene per i magistrati ordinari, in attuazione del principio generale posto da questo articolo.
Giurisprudenza
La Corte costituzionale ha esteso ai componenti laici che partecipano all’amministrazione della giustizia (ad esempio i giudici di pace onorari o i componenti non togati di sezioni specializzate) le medesime esigenze di indipendenza e imparzialità richieste per i magistrati di carriera, fondando tale estensione proprio sulla previsione di questo articolo.
Schema
Riserva di legge -> ordinamento giudiziario e di ogni magistratura. Garanzia di indipendenza estesa a -> giudici delle giurisdizioni speciali; pubblico ministero presso di esse; componenti estranei alla magistratura che partecipano all’amministrazione della giustizia.