Art. 113 Cost. – Tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

💡 Ratio Legis
Assicura, a completamento del diritto di difesa di cui all’art. 24, che nessun atto della pubblica amministrazione possa sottrarsi al controllo giurisdizionale, né in via generale né tramite esclusioni o limitazioni settoriali disposte dal legislatore, riconoscendo espressamente la piena giustiziabilità sia dei diritti soggettivi sia degli interessi legittimi lesi dall’azione amministrativa.

🔍 Esempio Concreto
Una legge che pretendesse di escludere il sindacato giurisdizionale su una determinata categoria di provvedimenti amministrativi, ad esempio qualificandoli come insindacabili per ragioni di opportunità politica, sarebbe costituzionalmente illegittima per contrasto con il divieto imposto da questo articolo, che vieta ogni esclusione o limitazione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.

⚖️ Giurisprudenza
La Corte costituzionale ha ripetutamente dichiarato l’illegittimità costituzionale di disposizioni legislative che, in violazione dell’articolo, precludevano o limitavano irragionevolmente l’accesso alla tutela giurisdizionale avverso specifici atti amministrativi, ribadendo che la pienezza e generalità della tutela giurisdizionale contro l’esercizio del potere pubblico costituisce principio inderogabile dell’ordinamento costituzionale.

📊 Schema
Principio generale -> tutela giurisdizionale sempre ammessa contro gli atti della pubblica amministrazione, a difesa di diritti soggettivi e interessi legittimi. Giudice competente -> ordinario o amministrativo, secondo il riparto di giurisdizione (art. 103). Divieto per il legislatore -> escludere o limitare tale tutela per particolari mezzi di impugnazione o categorie di atti. Riserva di legge -> individuazione degli organi di giurisdizione competenti ad annullare gli atti amministrativi, casi ed effetti.