Articolo abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
💡 Ratio Legis
Il testo originario dell’articolo («Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione») riconosceva l’autonomia soltanto alle Regioni; la riforma del Titolo V lo ha soppresso in quanto il suo contenuto è confluito, ampliato, nel nuovo art. 114, che estende la medesima natura di ente autonomo anche a Comuni, Province e Città metropolitane, superando così l’impostazione regionocentrica del testo del 1948.
Esempio Concreto
Chi cerchi oggi il fondamento costituzionale dell’autonomia regionale non deve più fare riferimento a questo articolo, ormai privo di contenuto, bensì all’art. 114, comma 2, che riconosce la medesima natura di ente autonomo, con parità di rango testuale, anche agli enti locali minori.
Giurisprudenza
La dottrina costituzionalistica ha letto la soppressione dell’articolo, in uno con la riscrittura dell’art. 114, come il segno più evidente del passaggio da un modello incentrato sulla sola autonomia regionale a un modello policentrico di “Repubblica delle autonomie”, nel quale Comuni, Province e Città metropolitane non sono più semplici articolazioni delle Regioni ma enti costitutivi essi stessi della Repubblica.
Schema
Testo originario -> riconosceva la sola autonomia regionale. Abrogato da -> art. 9, comma 2, legge costituzionale 3/2001. Contenuto confluito in -> art. 114 (esteso anche a Comuni, Province, Città metropolitane). Effetto sistematico -> passaggio dal modello regionocentrico del 1948 al modello policentrico della “Repubblica delle autonomie”.