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Codice di procedura civile

Art. 115 c.p.c.

Disponibilità delle prove

Commentato da LexTime

Testo dell'articolo

((Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza)).

Spiegazione

Disponibilità prove (principio dispositivo probatorio): giudice fonda sentenza su prove proposte parti O PM, fatti non contestati dalla parte costituita. Eccezione: giudice conosce d'ufficio nozioni fatto di comune esperienza (notorietà).

Esempio

Processo danno auto. Ricorrente chiede perizia; convenuto non contesta. Giudice acquisisce. Giudice conosce d'ufficio: pioggia = strade scivolose (nozione comune).

Giurisprudenza

Art. 115 attua principio dispositivo: parti controllano acquisizione probatoria. Eccezione: notorietà (comune esperienza).

Schema

Disponibilità prove: prove parti OR PM + fatti non contestati → sentenza. Eccezione: nozioni fatto comune. Dispositività.

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