Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Art. 116 Cost. – Regioni a statuto speciale e regionalismo differenziato
💡 Ratio Legis
Conferma il regime differenziato delle cinque Regioni a statuto speciale, dotate di autonomia rafforzata per ragioni storiche, linguistiche o geografiche (confini sensibili, minoranze linguistiche, insularità), e introduce con il terzo comma, aggiunto dalla riforma del 2001, il meccanismo del cosiddetto regionalismo differenziato, che consente anche alle Regioni ordinarie di ottenere, su propria iniziativa e d’intesa con lo Stato, condizioni di autonomia rafforzata in materie individuate, sia pure con il vincolo della previa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni ex art. 119.
Esempio Concreto
La Regione siciliana, dotata di statuto speciale approvato con legge costituzionale, esercita competenze legislative ed amministrative più ampie di quelle di una Regione ordinaria come la Toscana; quest’ultima potrebbe a sua volta richiedere, ai sensi del terzo comma, ulteriori forme di autonomia in materie di legislazione concorrente, previa intesa con lo Stato e approvazione a maggioranza assoluta delle Camere.
Giurisprudenza
Il dibattito dottrinale e politico sul regionalismo differenziato si è intensificato a seguito delle richieste di maggiore autonomia avanzate da alcune Regioni ordinarie (tra cui Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna) a partire dal 2017, portando all’approvazione della legge 26 giugno 2024, n. 86, recante disposizioni attuative del terzo comma dell’articolo, il cui impianto è stato in parte scrutinato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 2024.
Schema
Regioni a statuto speciale -> Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, con autonomia rafforzata per legge costituzionale. Trentino-Alto Adige -> costituito dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Regionalismo differenziato (comma 3) -> Regioni ordinarie possono ottenere ulteriori forme di autonomia, su materie individuate, con legge statale approvata a maggioranza assoluta, su intesa Stato-Regione, previa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 119).