Art. 116 Cost. – Regioni a statuto speciale e regionalismo differenziato

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

💡 Ratio Legis
Conferma il regime differenziato delle cinque Regioni a statuto speciale, dotate di autonomia rafforzata per ragioni storiche, linguistiche o geografiche (confini sensibili, minoranze linguistiche, insularità), e introduce con il terzo comma, aggiunto dalla riforma del 2001, il meccanismo del cosiddetto regionalismo differenziato, che consente anche alle Regioni ordinarie di ottenere, su propria iniziativa e d’intesa con lo Stato, condizioni di autonomia rafforzata in materie individuate, sia pure con il vincolo della previa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni ex art. 119.

🔍 Esempio Concreto
La Regione siciliana, dotata di statuto speciale approvato con legge costituzionale, esercita competenze legislative ed amministrative più ampie di quelle di una Regione ordinaria come la Toscana; quest’ultima potrebbe a sua volta richiedere, ai sensi del terzo comma, ulteriori forme di autonomia in materie di legislazione concorrente, previa intesa con lo Stato e approvazione a maggioranza assoluta delle Camere.

⚖️ Giurisprudenza
Il dibattito dottrinale e politico sul regionalismo differenziato si è intensificato a seguito delle richieste di maggiore autonomia avanzate da alcune Regioni ordinarie (tra cui Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna) a partire dal 2017, portando all’approvazione della legge 26 giugno 2024, n. 86, recante disposizioni attuative del terzo comma dell’articolo, il cui impianto è stato in parte scrutinato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 2024.

📊 Schema
Regioni a statuto speciale -> Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, con autonomia rafforzata per legge costituzionale. Trentino-Alto Adige -> costituito dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Regionalismo differenziato (comma 3) -> Regioni ordinarie possono ottenere ulteriori forme di autonomia, su materie individuate, con legge statale approvata a maggioranza assoluta, su intesa Stato-Regione, previa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 119).