Art. 117 Cost. – Riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza, sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull’istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

💡 Ratio Legis
Costituisce il cuore del riparto di competenze legislative del Titolo V riformato: capovolge il criterio del 1948 (Regioni con elenco tassativo di materie, Stato con competenza residuale) instaurando il criterio opposto, Stato con elenco tassativo di materie esclusive e concorrenti, Regioni con potestà legislativa residuale generale su tutto ciò che non è espressamente riservato allo Stato; nelle materie concorrenti la potestà legislativa spetta alle Regioni salvo i principi fondamentali, riservati allo Stato, secondo un modello di legislazione a due livelli.

🔍 Esempio Concreto
In materia di tutela della salute, materia di legislazione concorrente, lo Stato fissa con legge i principi fondamentali e i livelli essenziali di assistenza (LEA) uniformi sul territorio nazionale, mentre ciascuna Regione organizza con propria legge il servizio sanitario regionale, i propri presìdi ospedalieri e i criteri di accesso alle prestazioni, entro la cornice statale.

⚖️ Giurisprudenza
Corte cost. n. 303/2003 ha elaborato la teorica della cosiddetta chiamata in sussidiarietà, ammettendo che, in presenza di esigenze di esercizio unitario, lo Stato possa legittimamente attrarre a sé, con legge, anche funzioni legislative e amministrative rientranti in materie di competenza regionale, a condizione che la valutazione di sussidiarietà sia proporzionata e si accompagni a un modulo di leale collaborazione con le Regioni interessate; la riforma ha generato, nei due decenni successivi, un contenzioso costituzionale Stato-Regioni di proporzioni senza precedenti nella storia repubblicana.

📊 Schema
Criterio generale -> potestà legislativa a Stato e Regioni, nel rispetto di Costituzione, vincoli UE e obblighi internazionali. Materie di competenza esclusiva statale -> elenco tassativo lett. a)-s) del secondo comma (politica estera, difesa, moneta, ordine pubblico, giurisdizione, previdenza sociale, ambiente, ecc.). Materie di competenza concorrente -> elenco del terzo comma (salute, governo del territorio, protezione civile, ecc.): principi fondamentali allo Stato, dettaglio alle Regioni. Competenza residuale generale -> alle Regioni, per ogni materia non riservata allo Stato. Potestà regolamentare -> allo Stato nelle materie esclusive (salvo delega), alle Regioni nelle altre, a Comuni/Province/Città metropolitane per l’organizzazione delle proprie funzioni.