Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 118 Cost. – Funzioni amministrative e principio di sussidiarietà
💡 Ratio Legis
Ribalta, sul piano amministrativo, la logica gerarchica tradizionale collocando il Comune, l’ente più vicino al cittadino, come titolare ordinario delle funzioni amministrative, e ammettendo l’attribuzione a livelli superiori solo se necessaria per l’esercizio unitario della funzione (sussidiarietà verticale); l’ultimo comma introduce inoltre la sussidiarietà orizzontale, che impegna tutti i livelli di governo a favorire l’iniziativa autonoma dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
Esempio Concreto
La gestione dei rifiuti urbani è normalmente funzione comunale, ma può essere attribuita a un ambito territoriale più ampio (unione di comuni, provincia) quando l’efficienza dell’impianto di smaltimento richieda una gestione sovracomunale, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; analogamente, un’associazione di cittadini che si occupi della cura di un giardino pubblico attua la sussidiarietà orizzontale di cui all’ultimo comma.
Giurisprudenza
La Corte costituzionale ha da tempo riconosciuto il principio di sussidiarietà quale canone di allocazione dinamica, e non statica, delle funzioni amministrative, potendo giustificare, quando ricorrano le condizioni di proporzionalità e leale collaborazione, anche l’attrazione allo Stato di funzioni astrattamente riconducibili a materie di competenza regionale (v. Corte cost. n. 303/2003, richiamata sub art. 117).
Schema
Titolarità ordinaria delle funzioni amministrative -> Comuni. Attribuzione a livello superiore -> solo per assicurare l’esercizio unitario, secondo sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza (sussidiarietà verticale). Coordinamento Stato-Regioni -> nelle materie immigrazione e ordine pubblico/sicurezza, e in materia di beni culturali. Sussidiarietà orizzontale -> tutti i livelli di governo favoriscono l’iniziativa autonoma dei cittadini per attività di interesse generale.