Art. 118 Cost. – Funzioni amministrative e principio di sussidiarietà

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

💡 Ratio Legis
Ribalta, sul piano amministrativo, la logica gerarchica tradizionale collocando il Comune, l’ente più vicino al cittadino, come titolare ordinario delle funzioni amministrative, e ammettendo l’attribuzione a livelli superiori solo se necessaria per l’esercizio unitario della funzione (sussidiarietà verticale); l’ultimo comma introduce inoltre la sussidiarietà orizzontale, che impegna tutti i livelli di governo a favorire l’iniziativa autonoma dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

🔍 Esempio Concreto
La gestione dei rifiuti urbani è normalmente funzione comunale, ma può essere attribuita a un ambito territoriale più ampio (unione di comuni, provincia) quando l’efficienza dell’impianto di smaltimento richieda una gestione sovracomunale, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; analogamente, un’associazione di cittadini che si occupi della cura di un giardino pubblico attua la sussidiarietà orizzontale di cui all’ultimo comma.

⚖️ Giurisprudenza
La Corte costituzionale ha da tempo riconosciuto il principio di sussidiarietà quale canone di allocazione dinamica, e non statica, delle funzioni amministrative, potendo giustificare, quando ricorrano le condizioni di proporzionalità e leale collaborazione, anche l’attrazione allo Stato di funzioni astrattamente riconducibili a materie di competenza regionale (v. Corte cost. n. 303/2003, richiamata sub art. 117).

📊 Schema
Titolarità ordinaria delle funzioni amministrative -> Comuni. Attribuzione a livello superiore -> solo per assicurare l’esercizio unitario, secondo sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza (sussidiarietà verticale). Coordinamento Stato-Regioni -> nelle materie immigrazione e ordine pubblico/sicurezza, e in materia di beni culturali. Sussidiarietà orizzontale -> tutti i livelli di governo favoriscono l’iniziativa autonoma dei cittadini per attività di interesse generale.