Art. 119 Cost. – Autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione dei piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

💡 Ratio Legis
Detto anche “federalismo fiscale”, attribuisce agli enti territoriali autonomia di entrata e di spesa nel rispetto dell’equilibrio di bilancio (principio rafforzato dalla legge costituzionale n. 1/2012), affiancando alle risorse proprie un fondo perequativo senza vincoli di destinazione per i territori a minore capacità fiscale, e ammettendo interventi statali aggiuntivi speciali per finalità di coesione e rimozione degli squilibri, in un equilibrio tra autonomia finanziaria e solidarietà nazionale.

🔍 Esempio Concreto
Un Comune può istituire e applicare un proprio tributo (ad esempio un’addizionale su un tributo esistente) in armonia con i principi di coordinamento della finanza pubblica fissati dallo Stato, mentre una Regione con minore capacità fiscale per abitante beneficia del fondo perequativo statale, senza vincoli di destinazione, per garantire comunque il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuitele.

⚖️ Giurisprudenza
La Corte costituzionale ha costantemente ribadito che l’autonomia finanziaria degli enti territoriali non equivale a sovranità tributaria piena, dovendo l’istituzione di tributi propri avvenire in armonia con i principi di coordinamento della finanza pubblica fissati dalla legge statale, e ha vagliato a più riprese la legittimità dei vincoli di bilancio imposti agli enti territoriali alla luce del principio dell’equilibrio di bilancio introdotto nel 2012.

📊 Schema
Autonomia finanziaria -> di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e dei vincoli UE. Risorse proprie -> tributi ed entrate proprie, compartecipazioni al gettito erariale territoriale. Fondo perequativo -> per territori a minore capacità fiscale, senza vincoli di destinazione. Interventi speciali statali -> per sviluppo, coesione, rimozione squilibri, insularità. Indebitamento -> ammesso solo per investimenti, con piano di ammortamento, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio regionale complessivo; esclusa garanzia dello Stato.