Art. 120 Cost. – Divieto di dazi interregionali e poteri sostitutivi dello Stato

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

La Regione non può istituire dazi d’importazione o esportazione o transito fra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

💡 Ratio Legis
Tutela l’unità del mercato interno e la libertà di circolazione su tutto il territorio nazionale vietando alle Regioni barriere doganali o ostacoli alla circolazione di persone, cose e lavoro tra Regioni, e bilancia il decentramento del Titolo V con un potere sostitutivo statale attivabile in casi tassativi (inadempienza di obblighi internazionali/UE, pericolo grave per incolumità e sicurezza, tutela dell’unità giuridica o economica e dei livelli essenziali delle prestazioni), quale clausola di salvaguardia dell’unità della Repubblica.

🔍 Esempio Concreto
Se una Regione non recepisce nei termini una direttiva dell’Unione Europea di propria competenza, il Governo può esercitare un potere sostitutivo, adottando in via sussidiaria gli atti necessari, secondo le procedure di leale collaborazione stabilite dalla legge, per evitare l’inadempimento dello Stato italiano nei confronti dell’Unione Europea.

⚖️ Giurisprudenza
La Corte costituzionale ha qualificato il potere sostitutivo statale come clausola di chiusura del sistema, da esercitare nel rispetto dei principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale collaborazione, precisando che esso non può tradursi in un’indebita compressione ordinaria dell’autonomia regionale ma resta circoscritto ai presupposti tassativamente indicati dall’articolo, quali l’inadempimento di obblighi internazionali o eurounitari e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni.

📊 Schema
Divieto per le Regioni -> dazi interregionali; ostacoli alla libera circolazione di persone e cose tra Regioni; limitazioni al diritto al lavoro su tutto il territorio nazionale. Potere sostitutivo del Governo -> attivabile per: mancato rispetto di norme/trattati internazionali o UE; pericolo grave per incolumità e sicurezza pubblica; tutela dell’unità giuridica o economica; tutela dei livelli essenziali delle prestazioni. Limiti all’esercizio -> procedure di legge nel rispetto di sussidiarietà e leale collaborazione.