Art. 125 Cost. – Organi di giustizia amministrativa regionale (TAR)

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

💡 Ratio Legis
Decentra su base regionale il primo grado della giurisdizione amministrativa, istituendo in ciascuna Regione un Tribunale amministrativo regionale (TAR) competente sui ricorsi contro gli atti della pubblica amministrazione secondo il riparto di giurisdizione dell’art. 103; il testo originario prevedeva anche un controllo di legittimità regionale sugli atti amministrativi delle Regioni, disposizione abrogata dalla riforma del 2001 in coerenza con il superamento dei controlli preventivi sull’autonomia regionale e locale.

🔍 Esempio Concreto
Un cittadino che intenda impugnare un provvedimento amministrativo di un ente della propria Regione per violazione di un interesse legittimo si rivolge, in primo grado, al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, e non direttamente al Consiglio di Stato, che intatti funge da giudice d’appello.

⚖️ Giurisprudenza
La disciplina di dettaglio dei Tribunali amministrativi regionali, la cui istituzione è stata attuata dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è stata successivamente riorganizzata dal Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010), che ha confermato l’articolazione su base regionale della giurisdizione amministrativa di primo grado voluta da questo articolo.

📊 Schema
Organo istituito -> Tribunale amministrativo regionale (TAR), giudice amministrativo di primo grado. Fonte della disciplina -> legge della Repubblica (istituzione: L. 1034/1971; disciplina processuale vigente: Codice del processo amministrativo, d.lgs. 104/2010). Possibile articolazione interna -> sezioni con sede diversa dal capoluogo regionale. Comma abrogato -> il controllo di legittimità regionale sugli atti amministrativi, soppresso dalla legge costituzionale 3/2001.