Art. 126 Cost. – Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

💡 Ratio Legis
Prevede un duplice meccanismo di crisi dell’organo regionale: uno di garanzia statale, con scioglimento del Consiglio e rimozione del Presidente disposti dal Presidente della Repubblica per atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge o ragioni di sicurezza nazionale, e uno di fisiologica dialettica politica interna, la mozione di sfiducia, disciplinata con lo stesso rigore procedurale della sfiducia parlamentare (art. 94); l’elezione diretta del Presidente introdotta nel 1999 ha reso strutturale il collegamento tra sorte del Presidente e sorte del Consiglio (il cosiddetto “simul stabunt, simul cadent”), sicché sfiducia, rimozione, morte, impedimento permanente o dimissioni del Presidente comportano automaticamente anche lo scioglimento del Consiglio.

🔍 Esempio Concreto
Se il Consiglio regionale approva una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri e votata a maggioranza assoluta per appello nominale, non si limita a far cadere il solo Presidente, ma comporta automaticamente anche le dimissioni dell’intera Giunta e lo scioglimento del medesimo Consiglio, che dovrà essere sciolto per procedere a nuove elezioni.

⚖️ Giurisprudenza
La dottrina costituzionalistica ha efficacemente sintetizzato con la formula latina “simul stabunt, simul cadent” (insieme si reggono, insieme cadono) il meccanismo introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, che lega inscindibilmente le sorti del Presidente eletto direttamente e quelle del Consiglio regionale, in una logica di stabilizzazione della forma di governo regionale analoga, per alcuni aspetti, a quella dei sindaci nei Comuni.

📊 Schema
Scioglimento/rimozione di garanzia statale -> decreto motivato del Presidente della Repubblica, per atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge, o ragioni di sicurezza nazionale. Mozione di sfiducia regionale -> firmata da almeno 1/5 dei consiglieri, approvata per appello nominale a maggioranza assoluta, non discutibile prima di 3 giorni dalla presentazione. Meccanismo “simul stabunt, simul cadent” -> sfiducia, rimozione, morte, impedimento permanente o dimissioni volontarie del Presidente eletto direttamente comportano dimissioni della Giunta e scioglimento del Consiglio; stesso effetto per dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri.