Art. 127 Cost. – Impugnazione delle leggi regionali e statali dinanzi alla Corte costituzionale

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.

💡 Ratio Legis
Sostituisce il previgente controllo preventivo del Governo sulle leggi regionali, che ne condizionava la stessa entrata in vigore, con un controllo successivo e paritario: sia lo Stato sia le Regioni possono impugnare, entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, le leggi altrui ritenute lesive delle rispettive competenze, in coerenza con il modello di parità istituzionale tra i diversi livelli di governo introdotto dalla riforma del 2001.

🔍 Esempio Concreto
Se il Parlamento approva una legge statale che invade una materia di competenza legislativa residuale regionale, la Regione interessata può impugnarla dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione; specularmente, il Governo può impugnare nello stesso termine una legge regionale che ecceda i limiti della competenza regionale, dando luogo al ricorso in via principale (o diretta) tipico del contenzioso Stato-Regioni.

⚖️ Giurisprudenza
Il ricorso in via principale disciplinato da questo articolo ha generato, nei venticinque anni successivi alla riforma del Titolo V, una parte cospicua del contenzioso costituzionale complessivo, tanto da indurre la Corte costituzionale a elaborare, attraverso una giurisprudenza particolarmente ricca a partire dalla sentenza n. 303 del 2003, criteri via via più raffinati per l’individuazione della materia effettivamente incisa da ciascuna legge contestata, quando le competenze statali e regionali risultino intrecciate.

📊 Schema
Legittimati al ricorso in via principale -> Governo (contro leggi regionali che eccedono la competenza della Regione); Regione (contro leggi o atti con forza di legge dello Stato o di altra Regione che ledano la propria sfera di competenza). Termine -> 60 giorni dalla pubblicazione. Giudice competente -> Corte costituzionale. Natura del controllo -> successivo (non più preventivo, a differenza del regime ante 2001).