Art. 128 Cost. – (Abrogato)

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

Articolo abrogato dall’articolo 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

💡 Ratio Legis
Il testo originario («Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni») riconosceva l’autonomia di Province e Comuni come derivazione di leggi generali statali; la riforma del 2001 ha soppresso l’articolo perché il suo contenuto è confluito, potenziato, nel nuovo art. 114 (che equipara Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni quali enti costitutivi della Repubblica) e nell’art. 117, comma 2, lettera p) (che riserva allo Stato la sola legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali degli enti locali).

🔍 Esempio Concreto
L’autonomia di un Comune non discende più, come nel sistema originario, da una legge generale statale che gliela riconosce e delimita dall’alto, bensì direttamente dalla Costituzione (art. 114), mentre allo Stato residua solo la competenza esclusiva su legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali ex art. 117, comma 2, lett. p).

⚖️ Giurisprudenza
La dottrina ha sottolineato come la soppressione di questo articolo segni il passaggio da un’autonomia locale “concessa” dalla legge statale a un’autonomia locale riconosciuta direttamente dalla Costituzione, mutamento di prospettiva coerente con la qualificazione di Comuni e Province come enti costitutivi della Repubblica operata dal nuovo art. 114.

📊 Schema
Testo originario -> autonomia di Province e Comuni nell’ambito di leggi generali della Repubblica. Abrogato da -> art. 9, legge costituzionale 3/2001. Contenuto confluito in -> art. 114 (autonomia diretta) e art. 117, comma 2, lett. p) (riserva statale su legislazione elettorale, organi di governo, funzioni fondamentali degli enti locali).