Articolo abrogato dall’articolo 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
💡 Ratio Legis
Il testo originario («Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni») riconosceva l’autonomia di Province e Comuni come derivazione di leggi generali statali; la riforma del 2001 ha soppresso l’articolo perché il suo contenuto è confluito, potenziato, nel nuovo art. 114 (che equipara Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni quali enti costitutivi della Repubblica) e nell’art. 117, comma 2, lettera p) (che riserva allo Stato la sola legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali degli enti locali).
Esempio Concreto
L’autonomia di un Comune non discende più, come nel sistema originario, da una legge generale statale che gliela riconosce e delimita dall’alto, bensì direttamente dalla Costituzione (art. 114), mentre allo Stato residua solo la competenza esclusiva su legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali ex art. 117, comma 2, lett. p).
Giurisprudenza
La dottrina ha sottolineato come la soppressione di questo articolo segni il passaggio da un’autonomia locale “concessa” dalla legge statale a un’autonomia locale riconosciuta direttamente dalla Costituzione, mutamento di prospettiva coerente con la qualificazione di Comuni e Province come enti costitutivi della Repubblica operata dal nuovo art. 114.
Schema
Testo originario -> autonomia di Province e Comuni nell’ambito di leggi generali della Repubblica. Abrogato da -> art. 9, legge costituzionale 3/2001. Contenuto confluito in -> art. 114 (autonomia diretta) e art. 117, comma 2, lett. p) (riserva statale su legislazione elettorale, organi di governo, funzioni fondamentali degli enti locali).