Articolo abrogato dall’articolo 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
💡 Ratio Legis
Il testo originario istituiva un organo regionale di controllo di legittimità (e, in casi determinati, anche di merito) sugli atti di Province, Comuni e altri enti locali, il cosiddetto Comitato regionale di controllo (CO.RE.CO.); la riforma del 2001 lo ha abrogato, sopprimendo ogni forma di controllo preventivo regionale sugli atti degli enti locali, in coerenza con il generale superamento dei controlli preventivi di legittimità che ha caratterizzato l’intera riforma del Titolo V (v. anche l’abrogazione del controllo statale ex art. 125).
Esempio Concreto
Prima del 2001, una delibera di un Comune poteva essere sottoposta al controllo di legittimità, e in certi casi anche di merito, del Comitato regionale di controllo prima di produrre pienamente i propri effetti; dopo l’abrogazione dell’articolo, gli atti degli enti locali sono soggetti unicamente ai rimedi giurisdizionali ordinari (impugnazione dinanzi al giudice amministrativo) e non più a un controllo amministrativo preventivo di tipo regionale.
Giurisprudenza
La soppressione del Comitato regionale di controllo, disposta da questo articolo abrogato, è stata generalmente valutata dalla dottrina come coerente sviluppo del principio di autonomia degli enti locali, che risulterebbe altrimenti compresso da un controllo preventivo esterno sui propri atti amministrativi, in linea con l’affermazione di un modello di responsabilità amministrativa verificata ex post in sede giurisdizionale piuttosto che ex ante in sede di controllo regionale.
Schema
Testo originario -> istituiva un organo regionale (CO.RE.CO.) di controllo di legittimità, ed eventualmente di merito, sugli atti di Province, Comuni e altri enti locali. Abrogato da -> art. 9, legge costituzionale 3/2001. Effetto -> soppressione di ogni controllo amministrativo preventivo regionale sugli enti locali; residuano i soli rimedi giurisdizionali ordinari.