Art. 131 Cost. – Elencazione delle Regioni

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d’Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzo; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

💡 Ratio Legis
Elenca nominativamente le venti Regioni costitutive della Repubblica, fissando direttamente in Costituzione la mappa regionale del Paese, così da rendere ogni successiva variazione (fusione, scorporo, creazione di nuove Regioni) soggetta non a legge ordinaria ma a legge costituzionale, secondo la procedura aggravata di cui all’articolo successivo.

🔍 Esempio Concreto
L’elenco originario del 1948 non comprendeva l’Abruzzo e il Molise come Regioni distinte, essendo allora unite in un’unica Regione “Abruzzi e Molise”; la loro separazione in due Regioni autonome, oggi riflessa nel testo vigente dell’articolo, ha richiesto una legge costituzionale ad hoc.

⚖️ Giurisprudenza
La separazione di Abruzzo e Molise in due distinte Regioni fu disposta con la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, che modificò questo articolo elevando a venti il numero delle Regioni costituzionalmente elencate, unica modifica finora intervenuta sull’elenco originario del 1948.

📊 Schema
Numero delle Regioni elencate -> venti. Natura della fonte -> elenco fissato direttamente in Costituzione. Modifica storica -> legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3 (separazione di Abruzzo e Molise, già unite in un’unica Regione nel testo del 1948). Effetto -> ogni ulteriore variazione dell’elenco richiede legge costituzionale, non legge ordinaria.