Art. 133 Cost. – Mutamento delle circoscrizioni provinciali e istituzione di nuovi Comuni

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

💡 Ratio Legis
Distingue due livelli di competenza per le variazioni territoriali interne a una Regione: il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l’istituzione di nuove Province restano riservati alla legge statale, su iniziativa dei Comuni e sentita la Regione, mentre l’istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni spettano direttamente alla legge regionale, sentite le popolazioni interessate, quale competenza propria dell’autonomia regionale sul proprio territorio.

🔍 Esempio Concreto
Se due Comuni contermini di una stessa Regione intendono fondersi in un unico nuovo Comune, la relativa istituzione è disposta con legge regionale, sentite le popolazioni interessate tramite referendum consultivo; se invece si intende creare una nuova Provincia all’interno della Regione, occorre una legge dello Stato, su iniziativa dei Comuni interessati e sentita la Regione medesima.

⚖️ Giurisprudenza
La prassi legislativa regionale in materia di fusione di Comuni si è intensificata nell’ultimo ventennio, anche per effetto di incentivi statali alla fusione volti a contrastare la frammentazione amministrativa dei piccoli Comuni, dando applicazione ricorrente al secondo comma dell’articolo, mentre l’istituzione di nuove Province con legge statale ha conosciuto un’applicazione più limitata e in parte superata dall’istituzione delle Città metropolitane ad opera della legge 7 aprile 2014, n. 56.

📊 Schema
Mutamento circoscrizioni provinciali e istituzione nuove Province -> legge statale, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione. Istituzione nuovi Comuni, modifica circoscrizioni/denominazioni comunali -> legge regionale, sentite le popolazioni interessate. Criterio di riparto -> livello provinciale a competenza statale, livello comunale a competenza regionale.