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Codice di procedura civile

Art. 133 c.p.c.

Pubblicazione e comunicazione della sentenza

Commentato da LexTime

Testo dell'articolo

(( (Pubblicazione e comunicazione della sentenza). )).

((La sentenza è resa pubblica mediante deposito telematico, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il cancelliere da' immediata comunicazione del deposito alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.)).

((178))

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Note di aggiornamento

AGGIORNAMENTO (178)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Spiegazione

Pubblicazione sentenza telematica: sentenza resa pubblica mediante deposito telematico (normativa informatica vigente). Cancelliere comunica subito deposito a parti costituite. Comunicazione cancelleria NON fa decorrere termini impugnazioni (art. 325). Riforma Cartabia 2024 da 28/02/2023.

Esempio

Sentenza depositata digitalmente. Cancelliere invia email/pec alle parti del deposito. Termini per ricorso cominciano non dalla comunicazione, ma da notificazione in persona (se richiesta).

Giurisprudenza

Giurisprudenza: deposito telematico è valido se conforme normativa informatica. Comunicazione cancelleria è comunicazione interna (non notificazione formale esterna).

Schema

Pubblicazione: deposito telematico. Comunicazione cancelliera subito. Effetto: informativa (non termino-impugnazione). Differente da notificazione parte. Fondamento: telematica processo.

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