Art. 135 Cost. – Composizione della Corte costituzionale

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

La Corte costituzionale è composta da quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice. L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

💡 Ratio Legis
Bilancia la composizione della Corte tra tre fonti di legittimazione distinte (Presidente della Repubblica, Parlamento, magistrature supreme) a garanzia del pluralismo e dell’indipendenza dell’organo, richiedendo requisiti tecnici elevati (magistrati di giurisdizioni superiori, professori ordinari, avvocati con vent’anni di esercizio) e un mandato lungo e non rinnovabile di nove anni, a tutela dell’indipendenza dei giudici da ogni condizionamento legato a una futura rielezione; l’integrazione con sedici giudici aggregati, sorteggiati da una lista di cittadini eleggibili a senatore, opera soltanto per il giudizio penale-costituzionale contro il Presidente della Repubblica, a sottolineare l’eccezionalità e la particolare delicatezza politica di tale giudizio.

🔍 Esempio Concreto
Un professore ordinario di diritto costituzionale può essere nominato giudice della Corte, così come un avvocato con oltre vent’anni di iscrizione all’albo o un magistrato della Corte di cassazione; una volta nominato, il giudice resta in carica nove anni non rinnovabili e non può contemporaneamente sedere in Parlamento, in un Consiglio regionale, né esercitare la professione forense.

⚖️ Giurisprudenza
Il Parlamento provvede periodicamente, ogni nove anni, alla compilazione dell’elenco dei cittadini aventi i requisiti di eleggibilità a senatore da cui estrarre a sorte i sedici giudici aggregati per l’eventuale giudizio d’accusa contro il Presidente della Repubblica, meccanismo che, pur essendo stato attivato solo eccezionalmente nella storia repubblicana, rimane parte integrante delle garanzie procedurali previste dall’articolo per un giudizio di tale rilievo istituzionale.

📊 Schema
Numero dei giudici -> 15. Nomina -> 1/3 Presidente della Repubblica, 1/3 Parlamento in seduta comune, 1/3 supreme magistrature ordinaria e amministrative. Requisiti -> magistrati (anche a riposo) delle giurisdizioni superiori, professori ordinari di materie giuridiche, avvocati con almeno 20 anni di esercizio. Durata -> 9 anni dal giuramento, non rinnovabile. Presidente della Corte -> eletto dai membri, triennio, rieleggibile entro i limiti del proprio mandato di giudice. Incompatibilità -> Parlamento, Consigli regionali, professione forense, altre cariche di legge. Composizione integrata (giudizio contro il PdR) -> 16 giudici aggregati, sorteggiati da elenco parlamentare di eleggibili a senatore, rinnovato ogni 9 anni.