Quando la Corte dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
💡 Ratio Legis
Determina la cessazione di efficacia, con effetto generale erga omnes, della norma dichiarata incostituzionale a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, effetto che la giurisprudenza costante distingue dalla mera abrogazione legislativa (che opera solo per il futuro, lasciando intatti i rapporti pregressi): la pronuncia di incostituzionalità, pur non retroagendo illimitatamente, si applica invece a tutti i rapporti giuridici non ancora esauriti al momento della decisione, in ragione dell’invalidità radicale della norma accertata dalla Corte.
Esempio Concreto
Se la Corte dichiara incostituzionale una norma tributaria, questa non può più essere applicata dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, e tale effetto si estende anche ai rapporti tributari sorti prima della decisione ma non ancora definiti (ad esempio contenziosi pendenti), mentre restano intangibili i rapporti ormai esauriti da un giudicato o da una prescrizione già maturata.
Giurisprudenza
La giurisprudenza costituzionale, fin dalle prime pronunce, ha costantemente ribadito che l’effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale si estende retroattivamente a tutti i rapporti giuridici pendenti e non ancora esauriti, distinguendosi nettamente dall’abrogazione legislativa ordinaria, proprio in ragione della diversa natura dei due istituti: l’abrogazione elimina per il futuro una norma valida, la dichiarazione di incostituzionalità accerta l’invalidità originaria della norma.
Schema
Effetto della dichiarazione di incostituzionalità -> cessazione di efficacia della norma dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, con applicazione a tutti i rapporti giuridici non ancora esauriti (effetto diverso e più incisivo della semplice abrogazione, che opera solo ex nunc). Adempimenti successivi -> pubblicazione della decisione; comunicazione alle Camere e ai Consigli regionali interessati, per eventuali interventi nelle forme costituzionali.