Art. 136 Cost. – Effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

Quando la Corte dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

💡 Ratio Legis
Determina la cessazione di efficacia, con effetto generale erga omnes, della norma dichiarata incostituzionale a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, effetto che la giurisprudenza costante distingue dalla mera abrogazione legislativa (che opera solo per il futuro, lasciando intatti i rapporti pregressi): la pronuncia di incostituzionalità, pur non retroagendo illimitatamente, si applica invece a tutti i rapporti giuridici non ancora esauriti al momento della decisione, in ragione dell’invalidità radicale della norma accertata dalla Corte.

🔍 Esempio Concreto
Se la Corte dichiara incostituzionale una norma tributaria, questa non può più essere applicata dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, e tale effetto si estende anche ai rapporti tributari sorti prima della decisione ma non ancora definiti (ad esempio contenziosi pendenti), mentre restano intangibili i rapporti ormai esauriti da un giudicato o da una prescrizione già maturata.

⚖️ Giurisprudenza
La giurisprudenza costituzionale, fin dalle prime pronunce, ha costantemente ribadito che l’effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale si estende retroattivamente a tutti i rapporti giuridici pendenti e non ancora esauriti, distinguendosi nettamente dall’abrogazione legislativa ordinaria, proprio in ragione della diversa natura dei due istituti: l’abrogazione elimina per il futuro una norma valida, la dichiarazione di incostituzionalità accerta l’invalidità originaria della norma.

📊 Schema
Effetto della dichiarazione di incostituzionalità -> cessazione di efficacia della norma dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, con applicazione a tutti i rapporti giuridici non ancora esauriti (effetto diverso e più incisivo della semplice abrogazione, che opera solo ex nunc). Adempimenti successivi -> pubblicazione della decisione; comunicazione alle Camere e ai Consigli regionali interessati, per eventuali interventi nelle forme costituzionali.