La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
💡 Ratio Legis
Sottrae in modo assoluto alla revisione costituzionale, anche seguendo il procedimento aggravato dell’art. 138, la scelta repubblicana operata dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946, quale unico limite espressamente enunciato dal testo costituzionale alla revisibilità della Costituzione; la giurisprudenza costituzionale ha peraltro esteso in via interpretativa la portata sostanziale di tale limite, ravvisando accanto ad esso limiti impliciti ulteriori, costituiti dai principi supremi dell’ordinamento di cui la forma repubblicana rappresenta solo una specifica espressione.
Esempio Concreto
Una legge di revisione costituzionale che, pur seguendo scrupolosamente il procedimento aggravato dell’art. 138, pretendesse di reintrodurre una forma di governo monarchica sarebbe radicalmente preclusa da questo articolo, che pone un limite di contenuto insuperabile anche con il consenso della maggioranza qualificata richiesta per le ordinarie leggi costituzionali.
Giurisprudenza
Corte cost. n. 1146/1988, oltre a occuparsi del procedimento di revisione ex art. 138, ha qualificato la forma repubblicana enunciata da questo articolo come specifica espressione di un più ampio nucleo di principi supremi dell’ordinamento costituzionale (quali il principio democratico e la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo), anch’essi sottratti alla revisione costituzionale pur in assenza di un espresso divieto testuale, elaborando così una dottrina dei limiti impliciti alla revisione che ha segnato in modo duraturo il costituzionalismo italiano.
Schema
Oggetto del limite -> la forma repubblicana dello Stato, scelta dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Natura del limite -> assoluto, non superabile nemmeno con il procedimento aggravato dell’art. 138. Estensione giurisprudenziale (Corte cost. 1146/1988) -> limiti impliciti ulteriori, riferiti ai principi supremi dell’ordinamento costituzionale (principio democratico, diritti inviolabili), di cui la forma repubblicana è espressione specifica.