Art. 15 c.p.c.
Cause relative a beni immobili
Testo dell'articolo
((Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda:
per duecento per le cause relative alla proprietà;
per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta;
per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù.
Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.
Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile)).
Spiegazione
Fissa moltiplicatori fissi sul reddito dominicale (terreni) o sulla rendita catastale (fabbricati) per calcolare il valore, ai fini della competenza, delle cause relative a beni immobili: 200 volte per la proprietà, 100 volte per usufrutto/uso/abitazione/nuda proprietà/enfiteusi, 50 volte (sul fondo servente) per le servitù; per il regolamento di confini il valore è quello della parte di proprietà controversa, se determinata; se il dato catastale manca, il giudice determina il valore dagli atti o, in mancanza di elementi, dichiara la causa di valore indeterminabile.
Esempio
In una causa sulla proprietà di un terreno con reddito dominicale di 100 euro, il valore ai fini della competenza è di 20.000 euro (100 x 200), che colloca la causa nella competenza del tribunale, superando la soglia di 10.000 euro del giudice di pace; per una causa sulla medesima proprietà relativa invece a una servitù, il valore sarebbe di soli 5.000 euro (100 x 50), rientrante nella competenza del giudice di pace.
Giurisprudenza
La giurisprudenza ha chiarito che, in assenza di dati catastali aggiornati alla data della domanda, il giudice deve ricostruire il valore della causa sulla base degli elementi risultanti dagli atti di causa (ad esempio perizie o valori dichiarati), e solo quando anche questi mancano può legittimamente dichiarare la causa di valore indeterminabile, con conseguente competenza del tribunale ai sensi dell'art. 9.
Schema
- Proprietà
- reddito dominicale/rendita catastale x 200
- Usufrutto, uso, abitazione, nuda proprietà, enfiteusi
- x 100
- Servitù
- rendita del fondo servente x 50
- Regolamento di confini
- valore della parte controversa, se determinata
- Assenza di dati catastali
- valore desunto dagli atti, altrimenti causa di valore indeterminabile (competenza del tribunale)