Art. 16 Cost. – Libertà di circolazione e soggiorno

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna limitazione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

💡 Ratio Legis
Garantisce la libertà di circolazione e soggiorno sul territorio nazionale e la libertà di espatrio e rientro, ammettendo limitazioni generali solo per motivi di sanità o sicurezza e vietando in modo assoluto qualunque restrizione fondata su ragioni politiche.

🔍 Esempio Concreto
Un provvedimento generale che, per un’emergenza sanitaria, limiti temporaneamente gli spostamenti tra territori diversi trova qui il proprio fondamento costituzionale, purché la misura sia stabilita dalla legge in via generale e non discriminatoria.

⚖️ Giurisprudenza
Giurisprudenza costituzionale ammette limitazioni alla libertà di circolazione solo se fondate su motivi di sanità o sicurezza stabiliti dalla legge in via generale, escludendo tassativamente qualsiasi restrizione basata su ragioni politiche.

📊 Schema
Cittadino -> libertà di circolare e soggiornare sul territorio nazionale + libertà di espatrio e rientro; limitazioni generali -> solo per sanità o sicurezza, stabilite dalla legge; ragioni politiche -> mai ammesse come causa di limitazione.