Art. 17 Cost. – Diritto di riunione

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

💡 Ratio Legis
Garantisce il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi, distinguendo un regime di libertà piena per le riunioni in luogo privato o aperto al pubblico (nessun preavviso) da un regime di preavviso, ma non di autorizzazione preventiva, per le riunioni in luogo pubblico, vietabili dall’autorità solo per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica.

🔍 Esempio Concreto
Un corteo o una manifestazione in una piazza cittadina richiede il preavviso alle autorità di pubblica sicurezza, che possono vietarlo solo se sussistono comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica, non essendo invece richiesta alcuna autorizzazione preventiva.

⚖️ Giurisprudenza
Giurisprudenza costante distingue nettamente il preavviso, adempimento informativo, dall’autorizzazione preventiva, non richiesta dalla Costituzione, e ammette il divieto dell’autorità solo in presenza di motivi specifici e comprovati.

📊 Schema
Riunione pacifica e senza armi -> diritto dei cittadini; luogo privato o aperto al pubblico -> nessun preavviso richiesto; luogo pubblico -> preavviso all’autorità, che può vietare solo per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica.