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Codice di procedura civile

Art. 181 c.p.c.

Mancata comparizione delle parti

Commentato da LexTime

Testo dell'articolo

((Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.))

Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere da' comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

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Note di aggiornamento

AGGIORNAMENTO (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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AGGIORNAMENTO (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.

Spiegazione

La norma disciplina le conseguenze della mancata comparizione delle parti in udienza, con l'obiettivo di evitare che il processo resti bloccato all'infinito: se nessuno compare, prima si concede una seconda chance con nuova udienza, e solo se anche questa fallisce la causa viene cancellata dal ruolo e il processo dichiarato estinto.

Esempio

Alla prima udienza non si presenta né l'attore né il convenuto: il giudice non dichiara subito l'estinzione, ma fissa una nuova udienza comunicata dal cancelliere. Solo se anche a quella nessuno compare, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.

Giurisprudenza

L'estinzione per mancata comparizione non opera automaticamente alla prima assenza: la legge richiede la doppia assenza, a tutela del diritto di difesa delle parti contro un'estinzione troppo rapida del giudizio.

Schema

Mancata comparizione: prima assenza di entrambe le parti
nuova udienza fissata; seconda assenza consecutiva -> cancellazione dal ruolo ed estinzione
Se assente solo l'attore e il convenuto non chiede di procedere in sua assenza, si applica la stessa regola della doppia mancata comparizione

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