Art. 21 Costituzione – Libertà di manifestazione del pensiero

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

💡 Ratio Legis
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. È la pietra angolare della democrazia.

⚖️ Giurisprudenza Reale
Cassazione n. 5259/1984 (Decalogo del giornalista): Ha stabilito i limiti del diritto di cronaca. Per non commettere diffamazione, il giornalista deve rispettare tre criteri: 1. Utilità sociale dell’informazione; 2. Verità dei fatti; 3. Continenza (forma civile dell’esposizione).

🔍 Esempio Pratico
Un cittadino può criticare aspramente un uomo politico sui social media o su un blog. Finché la critica non scade nell’insulto gratuito (offesa alla dignità), tale comportamento è protetto dall’Art. 21.

📊 Limiti previsti
L’unico limite esplicitamente citato è il Buon Costume (pudore sessuale e decenza), ma la giurisprudenza aggiunge la tutela dell’onore altrui e la sicurezza dello Stato.