Art. 23 Cost. – Riserva di legge per le prestazioni imposte

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

💡 Ratio Legis
Stabilisce una riserva di legge (relativa, secondo l’interpretazione consolidata) per l’imposizione di qualsiasi prestazione personale (come il lavoro obbligatorio) o patrimoniale (come i tributi), a tutela della libertà individuale contro imposizioni discrezionali dell’amministrazione.

🔍 Esempio Concreto
Un tributo comunale può essere istituito solo se una legge statale ne fissa i presupposti essenziali, non potendo un regolamento amministrativo, da solo, introdurre ex novo un’imposizione patrimoniale a carico dei cittadini.

⚖️ Giurisprudenza
Giurisprudenza costituzionale costante qualifica questa riserva di legge come relativa: la legge deve fissare i criteri direttivi essenziali della prestazione, potendo poi rinviare a fonti secondarie per gli aspetti di dettaglio.

📊 Schema
Prestazione personale o patrimoniale a carico del cittadino -> imponibile solo in base alla legge, che ne fissa almeno i criteri essenziali (riserva di legge relativa).