Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate
Testo dell'articolo
1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza. 2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. 3. In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro. (( 4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato. )) 5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione ((o respinge la relativa richiesta)) , gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127. 6. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, provvede il giudice dell'esecuzione.
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