Vai al contenuto
LexTime
Indice completo
Codice di procedura civile

Art. 308 c.p.c.

Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza

Testo dell'articolo

((L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'art. 178 commi terzo, quarto e quinto.

Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie)).

Un'email a settimana

Aggiornamenti normativi, nuove sentenze e strumenti legali direttamente nella tua casella. Niente spam.