Art. 31 Cost. – Tutela della famiglia, della maternità e della gioventù

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

💡 Ratio Legis
Impone alla Repubblica un compito di promozione attiva, mediante misure economiche e altre provvidenze, della formazione della famiglia e dell’adempimento dei relativi compiti, con particolare attenzione alle famiglie numerose, oltre alla protezione di maternità, infanzia e gioventù.

🔍 Esempio Concreto
Gli assegni familiari e i sussidi economici destinati alle famiglie con più figli, così come i congedi parentali, attuano il compito di agevolazione della famiglia e di protezione della maternità e dell’infanzia previsto da questa disposizione.

⚖️ Giurisprudenza
Giurisprudenza costituzionale qualifica questa disposizione come norma programmatica che impone al legislatore di adottare misure concrete a sostegno della famiglia, pur lasciandogli ampia discrezionalità sugli strumenti specifici.

📊 Schema
Formazione della famiglia e relativi compiti -> agevolati con misure economiche e provvidenze, specie per le famiglie numerose; maternità, infanzia, gioventù -> protette, con istituti dedicati.